INAD, 6 bis , 6 ter, 6 quater. Il puzzle è completo.

Questo post tratterà il completamento degli indici che dovrebbero utilizzare le PP.AA. per le comunicazione con i cittadini.

Ormai abbiamo l’abitudine all’utilizzo del 6 bis (INIPEC) e del 6 ter (INDICEPA) del CAD.

Mancava l’ultimo tassello, il 6 quater (L’INDICE DEI DOCIMICILI DIGITALI DEI CITTADINI). Siamo ancora in corsa per l’implementazione nei nostri sistemi anagrafici, ma da settembre 2021 sono state pubblicate le LL.GG (che allego) e quindi ora è il momento tra teoria e prassi di approfondire il discorso.

Partiamo come sempre dal CAD e dall’eIDAS ( REG: 2014/910), dalle definizioni dell’articolo 1 c 1 lett n-ter.

domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))

prima cosa importante da notare che non solo la PEC è un domicilio digitale, ma anche gli altri sistemi (SPID, APPIO etc) di identificazione robusta.

Come più volte sottolineato per quanto riguarda gli articoli 6 bis e 6 ter, questi impongono l’obbligo alle partite iva ed alle PP.AA. di dotarsi di domicilio digitale, obbligo che (salvo casi rari di travaso automatico) non esiste oggi per i CITTADINI.

Tuttavia una volta avuta l’identità digitale (anche se su base volontaristica) ci sarà l’obbligo della diligenza nell’utilizzazione e manutenzione del domicilio digitale ( banalmente pagare il canone pec e vigilare sulla capienza del contenitore della posta in entrata).

L’obbligo è disciplinato dall’articolo 3 bis comma 1 quater del CAD.

I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’ fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita’ di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita’ sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

Gli elenchi dei domicili INAD, a differenza dei domicili professionali (INIPEC), saranno implementati dagli stessi intestatari delle utenze, una modalità MONOFASE.

Come accennato prima, tuttavia, alcuni utenti vedranno implementarsi automaticamente l’utenza in INAD, è il caso dei professionisti che vedranno duplicarsi l’indirizzo PEC in forza dell’articolo 6 quater c.2.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’ contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.

Questa previsione di legge è ulteriormente disciplinata dalle LL.GG INAD che sanciscono che questo travaso di domicilio(professionale e personale) apparirà per trenta giorni nel sistema pur senza pubblicazione, sarà facoltà del professionista variare la PEC con quella personale.

Bisogna chiarire comunque che l’indice del 6 quater, come accade per il 6 bis e ter, rappresenta una base informativa per tutti i servi pubblici, è l’elenco dove le amministrazioni ( ed i servizi delle stesse erogate con APPIO) attingono per la notificazione degli affari amministrativi.

Per inserire le informazioni in INAD occorre accedervi con SPIC,CNS e CIE ( diciamo il nuovo classico) e qui si potranno effettuare tutte le modifiche del domicilio .

La consultazione c.d. occasionale sarà molto simile a quella dell’INIPEC, doppia chiave di ricerca, codice fiscale oppure casella pec .

La consultazione massiva invece prevede un’integrazione applicativa con il sistema informativo dell’ente, quindi è il caso che le PP.AA. inizino a :

  • BONIFICARE le anagrafiche dei cittadini (cf errati, duplicazioni, etc etc) un pò come successo con l’ANPR
  • DEFINIRE con le software house l’integrazione dei sistemi
  • DISCIPLINARE nel manuale di gestione documentale l’utilizzazione dell’INAD.

Ovviamente il sistema INAD confluirà in ANPR

Come sempre, noi di CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA ci siamo, come sempre prima degli altri.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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