Intervento sostitutivo in caso di DURC negativo

Un breve ripasso sull’azione sostitutiva delle PP.AA. in caso di DURC irregolari.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 50/16 nn è cambiato nulla per quanto riguarda il potere sostitutivo delle PP.AA. in caso di irregolarità del contraente del tipo contributivo, assistenziale, previdenziale ed assicurativo, la variazione, unica, sola e fiosologica è la norma di riferimento, l’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/16

5. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di subappalti   e   cottimi   di   cui   all'articolo   105,   impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante  trattiene  dal certificato di pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza per il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e assicurativi, compresa, nei  lavori,  la  cassa  edile.  Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e'  operata  una  ritenuta  dello 0,50 per cento; le ritenute possono  essere  svincolate  soltanto  in sede di liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della stazione appaltante del certificato di  collaudo  o  di  verifica  di conformita', previo  rilascio  del  documento  unico  di  regolarita' contributiva.

sostitutiva dell’articolo 4 ( 5 e 6 ) del DPR 207/10,
appresso vi riporto i link delle trattazioni specifiche fatte anni addietro.

 

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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