LA NOTIFICAZIONE DIGITALE. IL POSTINO PAT
Ci siamo, dal 21 Giugno parte la PND
Una modifica “negli strumenti”, bene o male la norma rimane invariata, così come alcuni termini contenuti nel manuale operativo del 07/06/2022 redatto al gestore PAGOPA, noti ai miei clienti (prima di tutto l’importanza dell’HASH).
Vi lascio in allegato il manuale OPERATIVO DEL SISTEMA e come sempre la mia disponibilità per il supporto operativo e normativo.
Prima di addentrarci nella prima parte dei questo speciale su PND è importante ricordare che:
NON è UNA PIATTAFORMA OBBLIGATORIA!!!! ma, secondo me, GUAI a non utilizzarla!!
Inoltre, conviene ripassare la norma e le procedure sui domicili digitali e sulla trasmissione dei documenti (quindi un ulteriore richiamo al manuale di gestione documentale)
La prima volta che viene disciplinata “una generica piattaforma per notificare” è nel 2019 con l’articolo 1 comma 402 della legge 160.
Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche.
La PND viene poi disciplinata con il il 76/20, in particolare con l’articolo 26 comma 3.
Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformita' agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.
E’ chiaro, già leggendo il solo comma 3 dell’articolo 26 del primo Decreto semplificazioni COVID, che il concetto di NOTIFICAZIONE è quello proprio dell’albo e non della consegna documentale, infatti in più riprese si noterà che si ha notificazione con “la presa in carico ” dell’atto e non con la consegna nelle mani del destinatario.
Nel comma 4 dell’articolo 26 possiamo osservare una nuova sigla con la quale convivere (e non richiamata ancora nei miei manuali di gestione documentale):
IUN = IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA NOTIFICAZIONE
Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. Con i seguenti comma 5, 5 bis invece si nota l'integrazione perfetta con i domicili digitali degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 82/05 e con l'articolo 64 bis.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 15. 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Concludiamo questa prima parte della PND con i RUOLI: Mittente Le PA sono gli utenti di PN che possono generare notifiche sia manualmente attraverso il portale web, sia in modalità automatica attraverso integrazione B2B. Le PA possono essere ovviamente anche essere destinatari di notifica; in questo caso la PA viene vista come una persona giuridica e la gestione delle notifiche come destinatario per le PA è affrontata nel capitolo dedicato alle persone giuridiche. Per poter depositare notifiche su PN, una PA deve per prima cosa completare il processo di onboarding che include gli aspetti legali di definizione del contratto e che, una volta risolti, permette alla PA di definire le persone che potranno avere accesso a PN nei ruoli di referente amministrativo e tecnico. Funzionario autorizzato del mittente Il funzionario autorizzato della PA mittente è la persona incaricata dalla PA di gestire il processo di onboarding. E' importante che questa persona abbia accesso alle comunicazioni inviate al domicilio digitale della PA e deve essere stato indicato come Referente Amministrativo in una precedente attività di onboarding della PA ai servizi offerti da PagoPA S.p.A. Referente Amministrativo Il referente amministrativo di una PA mittente è un funzionario incaricato che gestisce gli accessi a PN. Può anche inviare manualmente notifiche e visualizzare le notifiche inviate. Referente Tecnico Il referente tecnico accede a PN nelle stesse modalità previste per il referente amministrativo. Il referente tecnico ha la possibilità di gestire le API Key e l’invio di notifiche tramite API B2B e di visualizzare le notifiche inviate dalla PA. Destinatari Persona fisica Ogni persona fisica può essere destinatario di notifiche da parte delle PA. Le persone fisiche possono utilizzare piattaforma notifiche in quattro ruoli diversi: - per se stesse - in un ruolo di referente amministrativo o tecnico per la PA - come parte dell’organizzazione di una persona giuridica - come delegato di una persona fisica o giuridica Persone giuridiche Qui con persone giuridiche intendiamo i destinatari di notifiche che non sono configurabili come persone fisiche. In quest’accezione intendiamo quindi le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La persona giuridica non accede a PN direttamente ma tramite una persona fisica e, nello specifico, attraverso il legale rappresentante che poi procede ad abilitare altri utenti all’utilizzo di PN. Vista la complessità e la portata rivoluzionaria di questo strumento, seguiranno altri approfondimenti, in ogni caso restiamo a disposizione per i pionieri che vorranno sperimentare ed iniziare sin d'ora la digitalizzazione delle notifiche.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!