La progettazione per l’acquisizione di beni e servizi nel codice dei contratti. Un esempio con anche gli incentivi.

L’articolo 41 del D.lgs 36/2023 definisce i livelli di progettazione, sappiamo tutti delle novità dei soli due livelli per i lavori e quasi tutti dimentichiamo però d applicare la semplice progettazione (di un solo livello) per l’acquisto dei beni e dei servizi.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

Gli elementi minimi sono quelli del vecchio regolamento (DPR 207/2010) richiamati maniera confusionaria nello stesso articolo 41 del NCCP.

I requisiti della progettazione sono :

  • relazione tecnico illustrativa del contesto
  • costo della sicurezza
  • costo della manodopera
  • documentazione 81/2008

Ora facciamo una ipotesi (anche tenendo conto del parere 2190/2013 sugli incentivi ex articolo 45 all’affidamento diretto)

Immaginiamo di acquistare arredamento con un costo stimato di EURO 130000

Premesso che la relazione non occorre per i beni ma solo per i servizi per prima cosa vado a “blindare” il 2% per gli incentivi tecnici (ricordo che occorre per avere gli incentivi un DEC)

Quindi 130000*0,02 = 2600

Restano 127400.

BADATE BENE !!! Gli incentivi vanno calcolati sullo stanziato e non sui valori della procedura (art 45 comma 1)

Controllo se ci sono rischi interferenziali (potrebbero non esserci non facendo insistere sul luogo della fornitura gli operatori della SA e del FORNITORE) e poi affido la fornitura .

Una volta che il DEC ha redatto il CRE ed è stato accettato dal RUP (approfondite i casi nei quali dei e RUP non possono essere la stessa persona) si applica il comma 3, l’80 per cento del 2% iniziale viene distribuito agli uffici che si sono occupati dell’appalto.

Il Rimanente 20 % è ripartito come dai comma 6 e 7, li riporto integralmente :

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: 
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; 
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; 
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: 
a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; 
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; 
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Riporto un vecchio post

RIPORTO UN SEMPLICE SCHEMA RIEPILOGATIVO BASATO SULL’ESEMPIO DI 130000 EURO.

STANZIAMENTO130000
FONDO INCENTIVANTE26002% , ARTICOLO 45 COMMA2
RISORSE PER GLI INCENTIVI208080 % DEL FONDO COMMA 3
FONDI OBBLIGATORI52020 % DEL FONDO COMMA 6 COMMA 7

RICORDO CHE GLI INCENTIVI NON POSSO ESSERE distribuiti ai DIRIGENTI, ultimo periodo articolo 45 comma 5 del D.lgs 36/2023.

Qui anche il “discusso”parere MIT 2190/2023.

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VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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