La rotazione per gli affidamenti dei servizi sociali.

Come più volte esposto durante i miei workshop, per i servizi alle persone sotto-soglia non vige il principio della rotazione.

Non mi dilungo in questa sede sulla “errata definizione percepita” del principio contenuto nell’articolo 49 che architetturalmente si trova in zona “DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE”, penso gioverebbe ricordare una massima che purtroppo sfugge “il principio di rotazione non è il divieto di affidare all’operatore uscente, ma di affidare servizi continuativi, Cds 7794/2022.

Tuttavia questa argomentazione non rientra nell’affidamento dei servizi alla persona, scopriamolo insieme, se vi va di sopportarmi.

Partiamo da un presupposto “umano e romantico”, ad usufruire dei servizi del provvedimento di affidamento è una categoria “debole”, dove il minimo squilibrio, l’uscita dalla comfort zone , produce effetti non piacevoli.

Tra le righe ho anche sottolineato la funzione socio-amministrativa della decisione a contrarre, un atto che risolve problemi del funzionamento della cosa pubblica, no uno manoscritto fatto male di decine di pagine (si veda l’articolo 192 del D.lgs 267/2000 ed art 2 par 1 All II.1 D.lgs 36/2023).

Riporto ora l’articolo 128 del D.lgs 36/2023.

Parto dal secondo comma che riporta una elencazione puntuale dei casi di applicabilità:

Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; 

b) servizi di prestazioni sociali; 

c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

leggiamo ora insieme il terzo comma, quello dalla portata “sociale” più interessante.

L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Ho evidenziato il termine CONTINUITÀ, evidentemente antitetico alla ROTAZIONE.

Se ci fossero dubbi , e tanto detto già basta a non averne, i commi 6 e 7 dello stesso articolo recitano

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all’articolo 59 e agli articoli da 71 a 76. 

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nessun richiamo quindi all’articolo 49….

il tutto corroborato dall’ultimo comma, l’ottavo

Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Invece la giurisprudenza cosa ci dice ?

Giurisprudenza consolidata sul nuovo codice ovviamente ben poco….ma c’è !!!!

In particolare il TAR SICILIA 1370/2024.

….qui riporto la massima

In definitiva, per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel 3° comma dell’art. 128 cit., poiché argomentando diversamente si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3°.

Ancora , pur se non esplicitato chiaramente, ma facilmente deducibile, il parere MIT 2103 CHE ALLEGO.

QUESTO è TUTTO…..a presto.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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