La suddivisione in LOTTI

Mi stupisce tanto quando sono in giro per workshop ed approfondimenti le persone sono meravigliate dalla suddivisione in lotti.

RICORDIAMOLO TUTTI!! Le procedure di gara vanno suddivise in modo da poter permettere anche all MI la partecipazione. Art 3 ed articolo 58.

Leggiamo insieme la parte importante della norma non di principio ma operativa.

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 
2. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Solitamente ci si ostina a contrapporre la non applicazione di questo istituto con “l’artificioso frazionamento” , prova della totale ignoranza .

Giova ancora ricordare l’articolo 3 dell’All 1.1 con le definizioni di lotti ed una importantissima statuizione del CdS 8749/2021 che pone anche CHIAREZZA su “….come una gara suddivisa in più lotti, non costituisca una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti…”

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