L’accesso agli atti dei consiglieri comunali. LABIRINTO.

Come e’ noto i Consiglieri di EE.LL hanno una norma specifica per l’accesso agli atti, che diversamente dall’accesso ex articolo 22 L. 241/90 non deve essere motivato, riporto il secondo comma dell’articolo 43 del D.lgs 267/00.

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche’ dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Ma vale sempre questo principio ? ci sono delle limitazioni ? Vediamo qualche spunto giurisprudenziale.

Il primo limite all’accesso indiscriminato deriva dal CdS 5879/2005 che riporto in sintesi

L’accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è un diritto pieno e non comprimibile all’accesso al fine di svolgere compiutamente il proprio mandato (C.d.S., Sez. V, 21 agosto 2006 n. 4855) da cui consegue che “ … i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione” (sen. C.d.S. n. 2716 del 4 maggio 2004).

Tuttavia, il consigliere è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, l’obbligo di formulare istanze “ … in maniera specifica e dettagliata recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso” (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471, C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005 ed anche C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960). L’adempimento, infatti, non deve risultare eccessivamente gravoso per l’ente locale ed intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare funzionamento degli uffici comunali (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293 e C.d.S., sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109).

E’ evidente l’analogia con i limiti degli accessi ( anche delle istanze civiche ) che valgono per i privati.

Inoltre, altra analogia importantissimi e’ da ricercarsi nell’applicare i limiti propri dell’articolo 24 della L. 241/90

Art. 24 (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) ((1. Il diritto di accesso e’ escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attivita’ della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo’ prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranita’ nazionale e alla continuita’ e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attivita’ di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche’ i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l’attivita’ in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)).

Altra limitazione deriva questa volta da una norma speciale, come ribadito dal CdS 12/2019 , per quanto riguarda l’accesso agli atti prodotti dalla Corte dei Conti in forza del D.Lgs 174/2016, e che per analogia a tutte le vicende dei giudizi ( non solo contabili ).

In estrema SINTESI il potere di accesso indiscriminato e’ stato dalla giurisprudenza molto ridotto, ed occorre valutare singolarmente ogni richiesta anche se tendenzialmente i consiglieri “…hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione ” senza pero’ creare istanze tendenziose ma devono essere formulate ” … in maniera specifica e dettagliata recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso.”

Prossimamente un approfondimento sull’accesso al protocollo informatico e le policy di sicurezza da utilizzare.

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