L’affidamento diretto II PARTE-L’Elenco degli operatori.

Partiamo con il dire che la non frammentazione del secondo comma dell’articolo 17 trova un elemento corroborante nella definizione di “affidamento diretto” che troviamo nell’allegato I.1 all’articolo 3 lett d).

«affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Qui si chiarisce che anche in caso di confronti (di preventivi o di OE) rimane un atto UNICO e discrezionale della SA.

In queste definizioni si parla anche dell’interpello.

Per meglio definire gli spazi occorre studiare l’Allegato II.1, Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato 
per gli affidamenti di contratti di importo inferiore  alle soglie di rilevanza europea

Analizziamo ora punti salienti dell’articolo 2 dell’allegato (INDAGINI) e dell’articolo 3 (ELENCHI OE).

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Chiariamo subito che la partecipazioni ad indagini non comporta nessuna pretesa all’invito da parte dell’OE.

Ora però occorre ricordare una cosa……..IMPORTANTE !!!!

Durante i miei workshop (da anni ormai) sento dire che spesso le SA derogano la rotazione con gli avvisi ….in realtà l’avviso va fatto sul BDNCP……

La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC

Il principio è proprio quello del CdS 2654/2020, analizzato nella prima parte. A dirla tutta, se il sito web istituzionale del vostro ENTE non ha gli stessi numeri (in termini di visualizzazioni) di PORNOHUB siete solo dei furbettini-ini-ini OPACHI che, mettendo una stringa in Amministrazione Trasparente ex articolo 29 ed avvisando uno o due OE, vi convincete di aver fatto BENE, ed in questo vedo (anche) gli estremi dell’articolo 362 CP.

Gli elementi delle indagini sono meglio chiariti nel terzo comma

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

ALTERNATIVA alle INDAGINI sono gli elenchi disciplinati dall’articolo 3 dell’ALLEGATO II.1

In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Come è evidenziato anche gli interviene la BDNCP come strumento amplificato della volontà dell’ENTE.

Pur potendo REGOLAMENTARE alcune fasi dell’istituzione degli elenchi è però importante ricordare che si tratta di ELENCHI SEMPRE APERTI e che le risposte NEGATIVE vanno date entro 30 giorni .

 L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione.

Una parte meno amministrativa e più pratica dell’applicazione dell’istituto la troviamo ai comma 3 e 4 (evidenzio le notizie più importanti)

La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. 
4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Il mio PARERE : L’allegato II.1 è molto utile per le SA molto strutturate (o che hanno almeno una SG), il volere ad ogni costo utilizzarlo comporterebbe dei gravi illeciti qualora non fosse la PA capace della gestione (NESSUN OBBLIGO MA AUTO VINCOLO AMMINISTRATIVO)

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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