Le istanze nel CAD

Le istanze verso una PA sono accettate se passano attraverso :

  • PEO
  • PEC
  • STRUTTURE INTEROPERABILI.

LA PEO, posta elettronica ordinaria ha sempre valore “se ne accerto la provenienza” , non è disciplinata dal CAD ma normata .

 

LA PEC, invece è ben disciplinata e normata dall’articolo 48 de CAD e dal DPC 68/2005.

 

L’INTEROPERABILITA’ ha invece la capacità di creare cooperazione docuemtale tra le diverse PA ( e non solo ) .

AI sensi dell’articolo 47 cad :

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. ((Il documento puo’ essere, altresi’, reso disponibile previa comunicazione delle modalita’ di accesso telematico allo stesso.))
il comma 2 dell’articolo 47 aiuta a definire la PROVENIENZA VALIDA :
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e’ comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Infine il comma 1 bis dell’articolo 47 ricorda il danno erariale, tra gli altri, dell’inosservanza della norma .
Voglio chiudere ricordando l’importanza dell’articolo 65 del CAD,
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e’ rilasciato da un certificatore ((qualificato));
b) ovvero, quando ((l’istante o il dichiarante e’ identificato attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), nonche’ attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;)); ((
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identita’;));
c-bis) ovvero se trasmesse ((dall’istante o dal dichiarante)) mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche’ le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita’ definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e cio’ sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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