L’esecuzione del contratto

Le fasi descritte nell’articolo 17 del D.Lgs 36/23 riportano all’utilizzazione di alcune cautele nell’esecuzione anticipata del contratto,

Infatti vi è anche un chiaro richiamo all’articolo 50 comma 6 che riporto :

Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante puo’ procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

Questa precisazione diviene molto importante vista l’abitudine derivante dall’articolo 8 comma 1 lett b del DL 76/20.

Tuttavia nella stessa norma intitolata alla fasi vi sono le chiare deroghe per i fondi PNRR (non solo ovviamente).

L’esecuzione d’urgenza e’ effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

Il sistema derogatorio così come previsto nelle fasi non si può applicare al sotto soglia che vede anzi la stipulazione (in modo particolare con anche le verifiche semplificate) quasi come situazione di normalità.

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