RIFIUTO delle FATTURE. MODIFICHE SDI.

Il DM 132/2020 entrera’ in vigore a partire dal 6 Novembre 2020.

Si cambia il modo di rifiutare le fatture da parte delle PP.AA.

Vengono normate le cause di rifiuto , in particolare e’ possibile il rigetto solo quando ci sono questi vizi :

a) fattura elettronica riferita ad  una  operazione  che  non  e'
stata posta in essere  in  favore  del  soggetto  destinatario  della
trasmissione; 
    b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di  Gara
(CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 2; 
    c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al
decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125; 
    d) omessa o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo
da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonche'  secondo  le  modalita'
indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018; 
    e)  omessa  o  errata  indicazione  del  numero  e   data   della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse
nei confronti delle Regioni e degli enti locali. 

Inoltre e’ stato chiarito che in caso di errore nell’importo le fatture non DEVONO essere rifiutate ma occorre ricorre alle note di variazione dell’articolo 26 del DPR 633/72 .

Solo una cosa non mi e’ chiara : ma gli strumenti della PCC per correggere le fatture saranno cancellati ? Una risposta dopo la piena operativita’ del DM 132/2020.

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