Modifiche dei contratti in corso, il quinto d’obbligo.

Nei documenti di gara iniziali puo’ essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non puo’ fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Sopra è riposato il comma 9 dell’articolo 120 che disciplina il 6/5 o quinto d’obbligo.

E’ evidente che l’indicazione nei documenti originari deve essere ben disciplinato per rientrare tra le modifiche, altrimenti si deve applicare la norma sulle “varianti”.

lo stesso articolo 120 introduce anche modifiche più “corpose”, ma è il caso di disciplinare di volta in volta la “rettifica” anche in sede di “progettazione” della gara.

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