NORMA SUGLI OPEN DATA, sanzioni 10.000 Euro

MI CONOSCETE E MAI PARLO DI SANZIONI, MA QUANDO SERVE AD ATTIRARE l’attenzione anche io divento “malvagio”.

E’ iniziata la risoluzione della vera trasparenza, quella proattiva e quella involontaria, la pubblicazione dei DATI.

Prima di affrontare la nuova disciplina della “teoria e tecnica degli open data” vi illustrerò brevemente gli obiettivi di questa materia.

I dati sono una RISORSA ESSENZIALE, quindi dimenticate le cavolate che gli “altri” vi hanno detto sul GDPR.

I dati devono essere “granulari” e manipolabili dimenticate quindi anche le cose esitare dette dagli “altri” sul formato PDF.

Siete disposti a dimenticare le cose errate ? se si riusciamo a non farci sanzionare, anche perché la piena attuazione del D.lgs 36/23 ha bisogno degli open data dell’ecosistema digitale a partire dal 01/01/2024.

I dati sono MATERIA PRIMA, ricordate il Trattato di ROMA del 1957 ?

Iniziamo con i requisiti base dei dati :

  • ACCESSO LIBERO e GRATUITO
  • FORMATO APERTO e STANDARD
  • LICENZA d’uso INCENTIVANTE.

Vedendo i punti sopra riportati riusciamo subito ad intuire la differenza DATI PUBBLICI ed OPEND DATA, banalmente, in questa fase dell’approfondimento mi limito a scrivere che gli OPEN DATA, base dell’ OPEN GOVERNMENT e della PSI non si può basare sui FILE ACROBAT.

Ora vi riporto solo due norme….

Art. 12. (( (Regole tecniche). )) D.Lgs 36/2006

((1. L’Agenzia per l’Italia digitale adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del presente decreto con le modalita’ previste dall’articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle Linee guida, il soggetto interessato puo’ rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all’articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell’amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.))

Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di transizione digitale). D.lgs 82/05
1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e’ punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della meta’.

2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o piu’ violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche’ ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche’ di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche’ di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita’ della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravita’ della violazione, puo’ nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennita’ o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente.

((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l’AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge)).

Ah!!!!! dimenticavo , 10.000 EURO è la sanzione minima.

A breve l’analisi delle LLGG OPEN DATA ma nel frattempo vi lascio i destinatari della norma

Per l’individuazione delle “pubbliche amministrazioni” si fa riferimento all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sono compresi, quindi: 

● tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 

● le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 

● le Regioni; 

● le Province e le Città Metropolitane; 

● i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 

● le istituzioni universitarie; 

● gli Istituti autonomi case popolari; 

● le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 



● tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 
● le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 
● l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 
● le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
Il Decreto precisa che sono comprese anche le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti. 
Per l’individuazione degli “organismi di diritto pubblico” si fa riferimento all’art. 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; sono, quindi, compresi, sulla base dell’allegato IV del predetto decreto legislativo, i seguenti organismi8: 
● Mostra d’oltremare S.p.A.; 
● Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC; 
● Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. – ENAV; 
● ANAS S.p.A.; 
● Consip S.p.A. (quando Consip agisce in qualità di centrale di committenza per le autorità sub-centrali) 


e le seguenti categorie: 
● Consorzi per le opere idrauliche; 
● Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università; 
● Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; 
● Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici; 
● Enti di ricerca e sperimentazione; 
● Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza; 
● Consorzi di bonifica; 
● Enti di sviluppo e di irrigazione; 
● Consorzi per le aree industriali; 
● Comunità montane; 
● Enti preposti a servizi di pubblico interesse; 
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