Notificazioni in albo pretorio
NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA, dobbiamo contemperare interessi ed “incastrare più norme”.
Certamente il diritto fondamentale da tutelare è quello superiore della collettività , indi la pubblicità della notificazione in albo pretorio ( inteso ex articolo 32 L. 69/09 ) deve essere resa .
Tralasciando le diverse casiste del rito civile contenute negli articolo 140 e ss cpc poniamoci il seguente quesito :
“ con la notificazione in Casa Comunale quale obiettivo raggiungiamo ? “ .
La risposta è ovvia, ora un secondo quesito :
“ per avvisare il destinatario che deve ritirare la documentazione ( e quasi mai si tratta di un lascito dello zio d’ America ) è proprio necessario affiggere il contenuto della missiva ed il mittente ? “
In realtà questa è un’applicazione pratica dell’articolo 5 paragrafo 1 lett. c del reg. 2016/679 , il principio della minimizzazione del trattamento ed anche del sempre attuale articolo 11 del nostro codice 196/03.
Per meglio però disciplinare l’effettiva pubblicità degli atti, compresa la norma speciale contenuta nell’articolo 60 lett 3 del DPR 600/73 consiglio un’attenta lettura delle LL.GG. AGID Maggio 2016 che trovate al seguente link
Con molto vanto ( e sapete che non sono proprio umilissimo ) vi dico che sono coautore del testo Agid.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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dott.ssa Carotenuto Elisa
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