Nuova Modalità e tempi del CIG, sanzioni
Con la recente deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2017 l’Autorità Anticorruzione
ha impartito nuove indicazioni operative per il corretto perfezionamento del
codice identificativo della gara (CIG).
Tra le nuove prescrizioni impartite su iniziativa dell’ANAC si segnalano, in particolare, le seguenti: 1. le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire il relativo CIG solo prima dell’indizione della procedura; 2. entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire a sistema la data di pubblicazione della procedura e il termine per la presentazione delle offerte. Sia pur nel silenzio della delibera, le predette attività non potranno essere materialmente realizzate per i CIG acquisiti in forma semplificata (SMARTCIG),
fatta salva la possibilità, da parte di ANAC, di modificare il relativo software ed introdurre, anche per gli SMART, i relativi nuovi adempimenti; 3. entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, se la stazione appaltante ha ritenuto di non andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del codice sul sistema SIMOG (nulla si dice, anche in questo caso, per quanto concerne gli SMART CIG); 4. entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della predetta deliberazione n. 1/2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01.02.2017), il RUP deve perfezionare tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il mancato rispetto dei nuovi adempimenti comporterà, rispettivamente: a. l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: i. da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 25.000,00 per i RUP che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità;
ii. da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 50.000,00 per i RUP che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri; b. la cancellazione automatica del CIG non perfezionato; c. la perseguibilità della stazione appaltante che abbia utilizzato il CIG cancellato, per violazione delle norme: i. sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità (monitoraggio SIMOG); ii. sulla contribuzione di gara; iii. sulla tracciabilità dei pagamenti (legge n. 136/2010); d. la responsabilità penale (non è chiaro, peraltro, in relazione a quale precisa fonte normativa); e. la responsabilità erariale. A fondamento dei nuovi obblighi, ANAC evidenzia che “dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG” e che ciò, tra l’altro, arreca “un danno in termini contributivi all’Autorità”, anche perché il mancato perfezionamento del CIG
non consente agli operatori economici di procedere, a loro volta, al pagamento del contributo posto a loro carico. I nuovi adempimenti si aggiungono ad un’ampia serie di prescrizioni che i responsabili del procedimento devono adempiere, pena l’applicazione di specifiche e gravose sanzioni. Di seguito si segnalano, a tale proposito, alcuni adempimenti, con un’elencazione – in ordine sparso – che vuole essere soltanto esemplificativa e che risulta, purtroppo, non esaustiva di tutti gli svariati compiti assegnati al responsabile del procedimento. Più in particolare, il RUP incaricato di seguire l’affidamento di un contratto pubblico dovrà sempre avere cura, quantomeno, di: 1. scaricare il bollettino MAV sul sito di ANAC per pagare, ogni quadrimestre, i contributi dovuti all’Autorità, pena l’attivazione della procedura per la riscossione coattiva; si segnala, peraltro, che dalla delibera oggetto di esame è stato possibile apprendere che l’ANAC ha anche adottato un’apposita ed ulteriore delibera con la quale disciplina la misura della contribuzione dovuta per l’anno 2017 (i contenuti di tale delibera, tuttavia, non risultano esser stati ancora pubblicati sul sito dell’Autorità né in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che, attualmente, non è dato di conoscere se la contribuzione da versare nel 2017 a favore di ANAC resterà invariata rispetto al 2016, o se la stessa subirà aumenti oppure ‒ insperate ‒ diminuzioni); 2. effettuare tutti gli adempimenti in materia di trasparenza disciplinati dall’art. 29 d.lgs. n. 50/2016, pubblicando (nel rispetto della delibera ANAC n. 1310/2016) gli atti della procedura: a. sul profilo del committente della stazione appaltante; b. sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oppure all’interno del corrispondente sito regionale); c. sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC (attualmente non attiva); 3. curare la raccolta dei dati necessari ai fini della successiva trasmissione annuale all’ANAC ai fini del rispetto della normativa anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 4. verificare che tutte le fatture elettroniche fatte pervenite dagli operatori economici siano state corredate di CIG (ed, eventualmente, del codice unico di progetto ‐ CUP); 5. curare gli adempimenti connessi al Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute SIMOI; 6. curare gli adempimenti connessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche ‐ BDAP; 7. curare l’effettuazione dei controlli (senza limiti minimi di importo) sull’effettivo possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, consistenti nella richiesta, quantomeno, dei seguenti certificati: a. visura camerale; b. casellario giudiziario relativo a presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati (anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale), membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico), membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico) nonché institori, procuratori ad negotia, dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisori contabili e componenti dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 (in questo senso cfr. comunicato ANAC del 26.11.2016); c. acquisizione dell’autocertificazione, della comunicazione o dell’informazione antimafia nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’importo contrattuale (con
precisazione che, in caso di informazione, sarà necessario acquisire anche i dati di familiari conviventi maggiorenni non residenti all’estero dei soggetti indicati all’art. 85 del codice antimafia). Per inciso, le informazioni antimafia non sono acquisibili con AVCPASS ma mediante accesso all’applicativo SICEANT gestito dal Ministero dell’Interno; d. annotazioni riservate scaricabili all’interno del portale ANAC; e. certificato dell’Agenzia delle entrate, con trasmissione di apposita posta elettronica certificata allo specifico ufficio competente in base alla sede dell’impresa (non esistendo un sistema centralizzato di verifica); f. certificato di ottemperanza alle norme sulle assunzioni dei disabili (quando l’impresa è soggetta al rispetto delle relative disposizioni); g. durc (non acquisibile con AVCPASS ma esclusivamente accedendo al Durc online); 8. verificare la corretta iscrizione della stazione appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti all’interno del portale ANAC, al fine di evitare la declaratoria di nullità dei contratti; 9. segnalare all’Anticorruzione, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio, gli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, utilizzando, a tali fini, gli appositi modelli predisposti e periodicamente aggiornati da ANAC (cfr., da ultimo, il comunicato del 21 dicembre 2016); 10. adempiere alle prescrizioni dettate dal Piano di prevenzione della corruzione adottato dalla propria amministrazione di appartenenza in materia di affidamento di appalti e concessioni. Quelli appena ricordati sono alcuni degli adempimenti che si sommano e si cumulano alle attività che i RUP devono adempiere ai fini del rispetto del d.lgs. n. 50/2016 (che era stato presentato, dal Legislatore del 2016, come il codice che avrebbe semplificato le procedure per l’affidamento di appalti e concessioni). È del tutto evidente che in questo contesto, considerata la notevole mole di adempimenti che quotidianamente vengono imposti, sembra essere sempre più complicato, per il RUP, il poter realmente: a. verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni (come prescritto all’art. 31, comma 4, lettera i) del nuovo codice); b. garantire il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni, mediante accessi, diretti e programmati, sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché mediante l’effettuazione di verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico‐architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti (ai sensi dell’art. 3, comma 12 codice; ad integrazione dei vari obblighi posti in capo ai RUP, occorrerà tenere conto, naturalmente, anche di quanto previsto all’interno della deliberazione ANAC n. 3/2016); c. eseguire in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, accertando, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento nonché trasmettendo all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9 codice); d. procedere al pagamento delle fatture entro i termini di legge, pena l’applicazione degli interessi moratori (d.lgs. n. 231/2002). Il quadro normativo, insomma, non appare incoraggiante, concentrato com’è sulle attività “burocratiche” piuttosto che su di una sostanziale attività di verifica circa la corretta esecuzione del contratto pubblico.
Si noti bene, da ultimo, che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni si è espressamente premurato di prevedere che l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e che lo stesso non può essere rifiutato.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
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