Obiettivi di accessibilita’ ed OBBLIGHI di accessibilita’ – DUE ADEMPIMENTI DIVERSI-
Gli obiettivi di accessibilita’ e la loro comunicazione, rappresentano un adempimento al quale siamo ormai abituati, il DL 179/12, articolo 9 comma 7.
Vi lascio un vecchio post riassuntivo, ma vi conosco bene, siete bravi ed ormai siete pronti a questo adempimento ( che rientra tra gli obiettivi della PERFORMANCE)
Discutiamo ed iniziamo ad adoperarci per gli OBBLIGHI sull’accessibilita’ , adempimento introdotto dal D.Lgs 106/18 e da effettuare senza perdere tempo, iniziamo ad allineare le scadenza, anche questo entro il 31/03.
Inizio col ricordare che e’ un adempimento che deve essere fatto dal RTD ( articolo 17 del CAD) , che riporto
Art. 17 ((Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale))
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le ((Linee guida)). A tal fine, ((ciascuna pubblica amministrazione)) affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita’ operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita’, attraverso una maggiore efficienza ed economicita’. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;(28) i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di ((identita’ e domicilio digitale,)) posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita’ e fruibilita’ ((nonche’ del processo di integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis)). ((j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita’ con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).))
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’ di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 e’ dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita’ digitale direttamente all’organo di vertice politico.
((1-quater. E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’. Chiunque puo’ presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale.)) Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ((di ciascuna amministrazione)).
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ((al comma)) 1 ((…)) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.
((1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.))
Come gia’ detto diverse volte, l’inaccessibilità non deve essere solo del sito web, ma anche dei documenti ( e delle postazioni di lavoro ), è quando un documento e’ pubblicato in forma non accessibile non produce effetti dall’origine, non ci credete ?…aspe’
vi riporto il primo comma dell’articolo 32 della L. 69/09 ( ALBO PRETORIO ON LINE )
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ((La pubblicazione e’ effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita’ di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e’ altresi’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili)).
e l’articolo 23 ter comma 5 bis del CAD
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale, applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.
Altre aspetti normativi importanti riguardano l’obbligo della formazione sui temi dell’accessibilita’ e sul codice dell’amministrazione digitale.
Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ dei temi relativi all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi’ volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalita’ operativa digitale.
e poi segnatamente per l’accessibilita’ l’articolo 8 della L. 4/2004
Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attivita’ per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 e’ effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilita’ ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita’ di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)).
e poi non chiamatemi PETULANTE ma vi riporto la norma sugli obblighi dei dirigenti all’utilizzazione del CAD, articolo 12 del D.lgs 82/05
Art. 12 Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche’ per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita’ agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice e’ comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle ((Linee guida)). (28)
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformita’ e la graduale integrazione delle modalita’ di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprieta’ dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Ora veniamo a noi e parliamo degli obblighi di ACCESSIBILITA’ del D.lgs 106/18.
Prima cosa, avete nominato l’RTD ?
Se non l’avete nominato non possiamo iniziare. Avete qualche dubbio ?
Andate in IndicePa.gov.it e cliccate su elenco uffici
Se vi appare da
NOME | SEDE | SERVIZI | ||
---|---|---|---|---|
Ufficio per la transizione al Digitale | da_indicare – 00100 Roma (RM) | |||
Uff_eFatturaPA | Via Quattro Novembre, 119 A – 00187 Roma (RM) |
in corrispondenza di Ufficio per la transizione al digitale “da_indicare-00100 ROMA (RM) dovete sbrigarvi a fare un atto di nomina ed aggiornare l’indicepa.
A dirla tutta ,vedere che la Citta’ Metropolitana di Roma Capitale e’ inadempiente mi sconforta, anzi no!!!! mi inorgoglisce perche’ tanti piccoli COMUNELLI BELLI ed altre piccole PA sono ADEMPIENTI e rispettano la legge.
Ricordo che dopo la circolare dell’ex ministro BONGIORNO , i RTD devono essere interni ( od a scavalco ) e non possono essere esterni. Il professionista esterno potra’ invece essere da supporto al RTD.
Ora, data per scontata la nomina RTD dobbiamo AUTOVALUTARCI utilizzando l’allegato 2 alle LLGG sull’accessibilita’ .
L’allegato sembra chiedere informazioni ridondanti, in realta’ i requisiti di accessibilita’ sono richiesti per diversi asset analizzati, contenuto web, applicazioni mobili , documenti non web ( attenzione : pdf, video, audio ed altri media pubblicati sul web rientrano tra il contenuto NON WEB)
Questa AUTOVALUTAZIONE, da fare come sempre ONESTAMENTE, senza bluffare ci servira’ per compilare il questionario.
Tuttavia qualora si fosse abituati ad utilizzare altri strumenti di VALUTAZIONE dell’accessibilita’ basta avere dei report da conservare con le evidenze della validazione.
Accediamo al questionario puntando il browser su form.agid.gov.it , apparira’ la schermata iniziale
Inseriamo il nome dell’ente od il codice ipa ….
…il sistema ci chiede se possediamo gia’ la chiave di accesso.
Una volta avuta la chiave( che viene recapitata all’indirizzo mail dell’RTD comunicato all’IPA) si presente il gestionale vero e proprio.
Ovviamente clicchiamo su Compila nuova dichiarazione e si apre l’applicativo, analizziamolo.
Occorre inserire il nome del sito ( COMUNELLOBELLO) e l’url completo di http o https ( preferibilmente per il GDPR )
e poi inserire lo standard di riferimento , WCAG 2.0 oppure WCAG 2.1, per il momento non cambia nulla, dipende dallo strumento utilizzato dall’esaminatore .
Scorrendo abbiamo
Selezionando parzialmente conforme o non conforme si abilita l’area CONTENUTI NON ACCESSIBILI.
Per maggiore chiarezza vi riporto le didascalie :
CONFORME
PARZIALMENTE CONFORME
NON CONFORME
AH!, dimenticavo, non lasciatevi spaventare dalla dicitura “Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523“, e’ solo la forma del documento di accessibilita’ EUROPEO.
per quanto riguarda le motivazioni di non accessibilita’
e’ chiaro a tutti quando non risponde alla legge Stanca ( 4/2004) , per gli oneri SPROPORZIONATI, non abbiamo discrezionalita’, troviamo indicazioni nella novellata legge stanca all’articolo 3 ter comma2
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
Invece per ” il contenuto non rientra nell’ambito della legislazione applicabile “… occorre cercare deroghe alla norma o casi organizzativi ( ad esempio l’applicativo web based che gira sullo smartphone del notificatore )
Ora, sempre scorrendo, passiamo ad alcune notizie richieste per la dichiarazione di accessibilita’
Questa sezione e’ di facile compilazione, almeno per i primi due punti, occorre PALLINARE sulla modalita’ di valutazione ( interna od esterna ) e dire se e’ stato utilizzato l’allegato 2 delle LLGG come guida per la compilazione .
Ora la grande novita’, i controllori addosso ,o meglio il meccanismo di feedback, in estrema sintesi un link ( da inserire ) dove c’e’ un form di contatto per il feedback e le comunicazioni verso il RTD ( che come abbiamo visto nell’articolo 17 diviene responsabile dell’accessibilita’)
Scorrendo ancora troviamo la SEZIONE 2, informazioni richieste da AGID
Qui andiamo ad inserire la data di apertura del sito ( o del rinnovo profondo, o dello svecchiamento ) , dichiariamo de sono stati effettuati test di usabilita’ ( che fin quando non saranno obbligatori, o meglio sanzionabili ) sconsiglio di fare per la difficolta che comporta , comunque e’ importante ricordare che ACCESSIBILITA’ ed USABILITA’ sono cose diverse .
Poi ci chiede il CMS di base utilizzato tra
Se non conoscete questa informazione torna utile lo strumento https://whatcms.org
Fosse per me DRUPAL per tutta la vita, ma sono scelte personali.
Avviamoci verso la fine e vediamo le informazioni sulla struttura ( della PA )
Qui niente da dire, si compila con molta semplicita’ , l’unica nota che puo’ spaventare e’ la richiesta del responsabile del processo di integrazione, figura disciplinata dall’articolo 39 ter del D.lgs 165/01, vi riporto solo il primo comma, se rientrate nell’obbligo approfondirete da soli
Articolo 39-ter (( (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita'). )) ((1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
Compilato questo salvate la bozza, rivedete un pochetto le notizie che avete messo poi rendete definitivo il documento ed avrete nell’email del RTD il link da inserire nel footer del sito ed in Amministrazione trasparente , altri contenuti, accessibilita…
Stessa sorte di pubblicazione anche per il feedback.
Ora mi avvio verso la chiusura ricordando che i miei clienti , possono fare richiesta ed avere l’adempimento fatto da me e poi ricordate due cosi importanti , anzi essenziali :
L’accessibilita’ deve essere prevista sin dai momenti precontrattuali come elemento indispensabile , quindi il RUP deve interagire con il RTD e poi non giocate sull’onere sproporzionato, non regge.
Gia’ sapete, resto a disposizione.
vi lascio anche il post tecnico con i dettagli delle voci e con gli allegati richiamati.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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