RELAZIONE ANTICORRUZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a redigere il PNPC ai sensi dell’articolo 1 co.5 della L. 190/12  devono entro il 16 gennaio ( anche quest’anno ci è stata la proroga) la sceda di rilevazione predisposta dall’ANAC.

 

SI ricorda però che alcune PA sono esonerate ( a mio parere ingiustamente ) dalla redazione del PIANO e tra queste vi sone le ISTITUZIONI SCOLASTICHE, tanto è vero che il RPC è accentrato nella figura apicale dell’USR, cfr PNA 2016 delibera 831 del 03/08/2016 pagina 64 par 1 che riporto in stralcio

 

1. Precisazioni in merito al RPCT e ai contenuti dei PTPC in relazione al d.lgs. 97/2016

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all’unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. In attuazione delle nuove disposizioni normative, si ribadisce, come già indicato nella parte generale del presente PNA al § 5.2. lett. a), che è necessaria la formalizzazione, con apposito atto dell’organo di indirizzo, dell’attribuzione agli attuali RPC anche della responsabilità sulla trasparenza, con l’indicazione della relativa decorrenza.

Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i PTPC, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l’apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016.

 

Visto quanto sopra è evidente che la scheda riferita all’articolo 1 comma 14 della L. 190/12 deve essere compilata solo dal Direttore dell’USR che ha certamente fatto risk assessment, risk management, gap analysis .

A fortiori ratione se nell’anagrafica dei dati detenuti dall’ANAC non compare il nominativa ed il codice fiscale del RPC qualsiasi rilevazione darebbe un errore nel confronto degli archivi dell’ANAC.

del8312016detPNA.pdf

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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