Secondo FOCUS sulla rinegoziazione dei contratti .
Focus sulla rinegoziazione dei contratti in essere in misura del 5 %.
Inizio riportando integralmente l’articolo 8 ( comma 8) del D.L. 66/14 come modificato in legge.
(Omesso)
((Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente
articolo e dai commi 5 e 12 dell’articolo 47, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), per realizzare l’obiettivo loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ((e nella salvaguardia di quanto previsto dagli
articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre gli importi dei contratti in
essere ((nonche’ di quelli relativi a procedure di affidamento per
cui sia gia’ intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria,))
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facolta’ di rinegoziare il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la
facolta’ del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta’ di operare la riduzione senza alcuna penalita’ da recesso
verso l’amministrazione. Il recesso e’ comunicato all’Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, ((Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), nelle more
dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al
fine di assicurare comunque la disponibilita’ di beni e servizi
necessari alla loro attivita’, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di
committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici ;
Analisi dell’ambito di applicazione soggettivo :
La norma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui l’articolo 11 comma 1 D.Lgs 33/13 ( che rimanda al solito articolo 1 comma 2 D.lgs 165/01 )
Applicazione della norma , obbligo o facoltà ?
Una lettura superficiale della norma contenuta nell’articolo in esame farebbe apparire una chiara facoltà piuttosto che un obbligo decisorio di applicare la riduzione in misura del 5 % dei contratti in essere, infatti in testo è scritto che le pubbliche amministrazioni sono “autorizzate […] a ridurre gli importi “ e non obbligate.
Ovviamente questa locuzione deve essere però interpretata nell’ottica e nella chiave di lettura del DECRETO LEGGE nella sua totalità che ha il tenore di una norma sulla “spending review”, la terza , vi è quindi un obbligo normativo di conseguire alcuni obiettivi di bilancio.
L’autorizzazione è quindi intesa come possibilità ( giusta ed ovvia ) di non applicare in maniera sterile la rinegoziazione in maniera indiscriminata ma di analizzare e ponderare l’opportunità di applicazione, in altre parole devono evitarsi i cc.dd. tagli lineari.
Una prova di quanto scritto è contenuta nello stesso comma 8 quando si parla della salvaguardia di quanto previsto dall’articolo 82 comma 3-bis e 86 comma 3-bis ( appalti con forte incidenza di manodopera), a fortiori ratione per ogni specie di contratto l’applicazione della rimodulazione in misura del 5% è inapplicabile quando :
– La riduzione inciderebbe sul costo della manodopera ( non valutabile in sede di gara al ribasso) ;
– La riduzione inciderebbe sul costo degli oneri della sicurezza ( non valutabile in sede di gara al ribasso)
– Azzerasse o diminuisse l’utile d’impresa ( anomalia di offerta od di operato imprenditoriale)
Da quale momento la riduzione ?
Sono assoggettabili alla riduzione :
- I contratti in essere al 24/04/2014
- I contratti per i quali sia pervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria al 24/06/2014
E’ importante in questa fase applicativa della norma essere un tantino pratici, in quanto il processo eventuale che porterebbe in extrema ratio alla risoluzione del contratto dura 60 gg, indi i contratti prossimi alla scadenza alla data del 24/04/2014 non vanno rinegoziati.
In che ambito discrezionale si muove il dirigente che chiede la rinegoziazione ?
Esclusi i casi di salvaguardia, viene in aiuto lo stesso legislatore con la pubblicazione dei codici SIOPE per i quali si presume un impatto importante, racchiusi in tabella A al DL. 66/14 che riporto appresso :
Tabella A (articolo 47)
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|S1201| Carta, cancelleria e stampati |
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|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti |
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|S1203| Materiale informatico |
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|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici |
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|S1205| Pubblicazioni, giornali e riviste |
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|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico |
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|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza |
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|S1208| Equipaggiamenti e vestiario |
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|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali |
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|S1210| Altri materiali di consumo |
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|S1211| Acquisto di derrate alimentari |
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|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione |
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|S1213| Materiale divulgativo sui parchi, |
| | gadget e prodotti tipici locali |
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|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
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|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
|—–|————————————————————-|
|S1304| Contratti di servizio per riscossione tributi |
|—–|————————————————————-|
|S1305| Lavoro interinale |
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|S1306| Altri contratti di servizio |
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|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni |
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|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale |
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|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
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|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
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|S1313| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
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|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia |
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|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
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|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica |
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|S1317| Utenze e canoni per acqua |
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|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento |
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|S1319| Utenze e canoni per altri servizi |
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|S1320| Acquisto di servizi per consultazioni elettorali |
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|S1321| Accertamenti sanitari resi necessari |
| | dall’attivita’ lavorativa |
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|S1322| Spese postali |
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|S1323| Assicurazioni |
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|S1324| Acquisto di servizi per spese di rappresentanza |
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|S1327| Buoni pasto |
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|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software |
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|S1330| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
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|S1331| Spese per liti (patrocinio legale) |
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|S1332| Altre spese per servizi |
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|S1333| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap |
| | ed altri servizi connessi |
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|S1334| Mense scolastiche |
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|S1335| Servizi scolastici |
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|S1336| Organismi e altre Commissioni istituiti presso l’ente |
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|S1337| Spese per pubblicita’ |
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|S1338| Global service |
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Dunque, operativamente partendo da un’analisi dei codici SIOPE in TABELLA A DL 66/14 si passerà ad una valutazione in concreto dell’opportunità di applicare la riduzione nella misura massima del 5 %, valutando :
- L’entità della durata residua del contratto
- La possibilità o meno di operare una riduzione delle prestazioni in funzione della riduzione dell’importo contrattuale
- L’infungibilità del contraente
La fase di rinegoziazione, la certezza del diritto versus gli obiettivi di bilancio.
L’articolo 8 comma 8 alla lettera a) secondo periodo stabilisce “Le parti hanno facolta’ di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione “, ma come avviene, in forza di quale norma ? è un puro atto d’imperio ?
Ricordando che la riduzione in misura del 5 % è intesa come massima riduzione , che occorre la salvaguardia delle remunerazione del lavoro e della sicurezza dei lavoratori oltre che al ristoro economico dell’imprenditore si può concretizzare in questi modi :
– A prestazioni invariate
– Con riduzione quantitativa
– Con rinegoziazione delle modalità di esecuzione
Qualora la riduzione sia solo quantitativa ci troviamo nel palese caso di applicazione della disciplina del sesto quinto ( o del quinto d’obbligo) dell’articolo 311 del DPR 207/2010 che riporto per l’analisi :
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
1. La stazione appaltante non puo’ richiedere alcuna variazione
ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del
codice, la stazione appaltante puo’ ammettere variazioni al contratto
nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal
responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilita’ di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita’ delle prestazioni
eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificita’ dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalita’ delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione
relativo a tali varianti non puo’ superare il cinque per cento
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di
cui al presente comma sono approvate dal responsabile del
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante.
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo’
chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto che l’esecutore e’ tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza
diritto ad alcuna indennita’ ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
dell’esecutore.
5. L’esecutore e’ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di
cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente
la natura delle attivita’ oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri
E’ evidente che è applicabile la lettera a ) del secondo comma della norma “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”
Tabella di lavoro.
Per esperienza vi lascio una tabella da utilizzare per la rilevazione dei contratti a negoziare :
N |
Descrizione contratto |
CIG |
SCADENZA |
IMPORTO RESIDUO |
RIDUCIBILE |
NECESSARIO/ |
ALTERNATIVE e CONDIZIONI |
RIDUZIONE/RECESSO |
IMPATTO SULLA SPESA |
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1 |
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2 |
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X |
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TOTALE RIDUZIONE : |
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In allegato un file excel per i calcoli e la generazione di lettera.
rinegoziazione86614_bis.xls
Focus_sulla_rinegoziazione_dei_contratti_in_essere_in_misura_del_5.pdf
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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