SPLIT PAYMENT IVA , si parte !!!!

L’articolo 1 comma 629 della L. 190/14 ( satibilità 2015) modifica profondamente il DPR 633/72 introducendo l’articolo 17 / ter, che riporto integralmente :

Art. 17-ter.

(( (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). ))

 

((1. Per le cessioni di  beni  e  per  le  prestazioni  di  servizi

effettuate nei  confronti  dello  Stato,  degli  organi  dello  Stato

ancorche’ dotati  di  personalita’  giuridica,  degli  enti  pubblici

territoriali  e  dei  consorzi   tra   essi   costituiti   ai   sensi

dell’articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  delle  camere  di

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli  istituti

universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,

degli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente  carattere

scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e  di

quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti

non sono debitori d’imposta ai sensi delle  disposizioni  in  materia

d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata  dai

medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  compensi

per prestazioni di servizi  assoggettati  a  ritenute  alla  fonte  a

titolo di imposta sul reddito)).

 

Avevamo già anticipato della “rivoluzione ” dello SPLIT PAYMENT, ora che siamo quasi operativi ( le date e le scadenze sono note ) vediamo cosa capiterà in pratica .

Il nuovo meccanismo impone all’ente pubblico di “scindere” il pagamento della fattura – dove l’Iva continua ad essere addebitata ,in due pagamenti, al fornitore per l’imponibile e all’erario per l’iva .

A differenza di quanto trapelato inizialmente lo SP sarà applicato da parte delle PA solo alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, quindi sembrerebbe che le fatture antecedenti a questa data, anche se con iva sospesa non seguiranno le modifiche introdotte all’articolo 17 ter del DPR 633/72.

(PRIMA FASE) La pubblica amministrazione ha due opzioni :

1) Accantonare  l’iva immediatamente alla ricezione della fattura ;

2) Accantonare l’iva al momento del pagamento della fattura .

Evidentemente la prima opzione di accantonamento resterà solo dottrinale.

(SECONDA FASE) Il versamento dell’iva da parte della PA all’erario .

Il Ministero lascia ad ogni ente la scelta della modalità di versamento dell’iva fra tre diverse opzioni:
1) distintamente per ogni fattura la cui imposta è divenuta esigibile; 
2) giornalmente, cumulando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile il giorno stesso;
3) mensilmente, entro il giorno 16 del mese, cumulando le fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Per gli enti locali, abituati a continui acquisti di beni e servizi, le prime due opzioni appaiono onerose in termini di mole di lavoro. Appaiono quindi non in linea con la forte crescita di adempimenti a fronte della riduzione di risorse umane e finanziarie.

Pur mancando una proroga, non consentita dal legislatore, il Ministero concede tempo per l’adeguamento dei sistemi informativi fino al 31 marzo. Il comunicato anticipa, infatti, che per le operazioni la cui Iva è divenuta esigibile fino al 31 marzo, il relativo versamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro il 16 aprile 2015. Va in ogni caso accantonata da subito l’Iva da riversare all’Erario.

CAMPI DI APPLICAZIONE .

Si applica a tutti i campi ( acquisti di beni e servizi), restano escluse le operazioni che prevedono la ritenuta alla fonte ( aitolo d’imposta)  e le fatture con il reverse charge.

 




VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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