Un chiarimento per le procedure di acquisto dei sistemi di lavoro agile ex art. 75 DL 18/20. Differenze tra affidamento diretto e procedura negoziata diretta.

Alla fine del POST una recentissima SENTENZA TAR che meglio chiarisce la differenza tra i due istituti.

Come intuibile le procedure di acquisto consigliate per il lavoro agile previste dall’articolo 75 del DL 18/20 stanno creando qualche perplessità, scenario che gia’ avevo sottolineato nei due post dedicati

Come sempre partiamo dalla recentissima norma, art 75 c1 DL 18/20

 Art. 75

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro

agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese)

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8,

favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali

ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le

amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la

borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da

quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre

2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a

service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o

una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di

cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

La perplessità, forse lecita, e’ nell’utilizzo della c.d. procedura negoziata diretta ( sppb ) disciplinata dall’articolo 63 del codice degli appalti, nello specifico al comma 2 lett. c.

A mio parere questa SEMPLIFICAZIONE deve essere attuata quando resta tale, cioe’ non dobbiamo utilizzarla quando ci troviamo in ambito di applicazione dell’istituto dell’affidamento diretto ex articolo 36 comma 2 lett.a , altrimenti la semplificazione proposta risulterebbe un’ulteriore adempimento dell’UCAS ( Ufficio Complicazione Affari Semplici ) .

A mio avviso ne e’ prova speciale ( perche’ contenuta nel D 18/20 ) l’ulteriore deroga ai controlli ordinari, infatti il comma terzo dell’articolo 75 in fase di controlli descrive proprio quelli semplificati delle LL.GG. 4 ANAC ( le procedure sotto soglia ) e poi anche perche’ il codice dei contratti all’articolo 63c 2 lett c recita che la procedura va attuata quando per motivi di urgenza non possono utilizzarsi la procedura aperta, la ristretta e la competitiva sotto soglia .

Quindi in ordine sembrerebbe che:

  • fino a 40000 pure se acquistiamo hardware, software e competenze tecniche per lo smart working possiamo continuare ad utilizzare metodi snelli propri dell’affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a .
  • a partire dai 40000 euro possiamo utilizzare la semplificazione del 63 comma 2 lett c .

Resta inteso che quando si utilizza la procedura negoziata diretta ( sppb) la pa deve ,ai sensi del comma 2 dell’articolo 75 del DL 18/09, inviare al DTD ed al DFP gli atti per gli affidamenti che ha utilizzato, leggendo la stessa norma sembrerebbe invece che qualora si utilizzasse l’affidamento diretto non sia necessario, in quanto si parla di PROCEDURE NEGOZIATE.

Resta inteso che :

  • qualsiasi sia la procedura occorre investire nelle scelte strategiche il RTD, il supporto RTD ed il DPO
  • resta sempre il paradigma del FIRST CLOUD ( anche se male evidenziato nella norma )
  • qualora l’acquisto sia superiore ad euro 40000 occorre inserirlo nel piano biennale ex articolo 21
  • e soprattutto si ricorda che questa norma e’ valida solo fino al 31 dicembre 2020

per questi punti consiglio la lettura dei seguenti post e visto che i guai non vengono mai da soli certamente nel prossimo questionario della Corte dei Conti ci chiederanno anche dello smart working.

Sapete che per l’innovazione nei procedimenti potete sempre contare sul vostro C@ronte.

Il TAR PUGLIA con sentenza 326/2020 chiarisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando differisce dall’affidamento diretto per questi due seguenti elementi :

  • specifica motivazione
  • che l’assegnazione sia perfettamente aderente alle specifiche ( e limitate ) ipotesi predefinite dal legislatore,

quindi il RUP entro i 40000 utilizzera’ le procedure semplificate caratterizzate dalla mancanza di formalismi ed anche sopra la soglia invece puo’ utilizzare la PSPPB che pero’ deve avere una motivazione specifica e valida ( ad esempio il comma 1 dell’articolo 75 del DL 18/20). Si allega la sentenza.

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